Art. 29.
(Soppressione dei Servizi informativi di Forza armata - SIOS).
1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.
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2. Nell'ambito degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.
3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato, in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno.
4. L'organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.